Per procedere alla valutazione quantitativa del danno è necessario rivestire la qualifica di Perito Assicurativo, così come previsto dall'art. 156 dal D.L. 7 settembre 2005 nr. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. L'esercizio dell'attività in assenza dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 157 e dei requisiti voluti dal successivo art. 158 del C.d.A., costituisce esercizio abusivo della professione che, come è noto, è penalmente perseguibile. Il perito assicurativo, contrariamente a quanto il termine lascia presumere, non è un professionistra che opera per conto delle Imprese d'Assicurazione. Lo stesso, infatti, opera pure su incarico del Giudice e di Privati. Il perito Assicurativo ha competenza nella stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto o dall'incendio dei veicoili a motore o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile /RC auto). Lo stesso, inoltre, è chiamato a:
a) stabilire la responsabilità all'origine dei danni;
b) stimare le riparazionida eseguire su un veicolo a regola d'arte;
c) valutare la metologia più corretta al ripristino;
d) stimare riparazioni già avvenute;
e) valutare un eventuale pregiudizio contrattuale;
f) controllare il livello qualitativo delle riparazioni svolte;
g) controllare il livello qualitativo delle riparazioni effettuate;
h) esaminare i rischi assicurabili;
i) stilare, presentare ed eventualmente difendere le proprie perizie. |