Domenica, 05 settembre 2010




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Quale tutela per il danneggiato ?

Se nel sinistro non risultano coinvolti più di due veicoli e non sussiste alcuna responsabilità da parte di terzi, per effetto dell'art. 149 del DL 7 settembre 2005 nr. 299 (Codice delle Assicurazioni) il danneggiato deve inoltrare la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia d'Assicurazioni la quale, a mezzo del proprio agente o comunque della propria struttura ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del DPR 18/07/2007 nr. 254 deve fornire, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e di buona fede, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione del danni alle cose ed ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a) della stessa disposizione.

E di tutta evidenza che il danneggiato è completamente nelle mani della propria compagnia d'assicurazione che identifica la figura giuridica del debitore, essendo il soggetto che deve pagare. E' bene che questo concetto del debitore (l'Impresa) e del creditore (il danneggiato), sia chiaro.

Senza voler dubitare da parte di nessuno e mettendo in questo contesto tutta la buona fede di questo mondo, in questa procedura i conti non quadrano, non per presupposta scorrettezza da parte di chicchessia ma per questione di ruoli.

Come non si può chiedere all'Oste se il vino è buono, chi deve pagare (debitore, l'Impresa) non può unilateralmente decidere quanto e come pagare, senza che il creditore (il danneggiato) abbia la facoltà di ricorrere ad un perito, o ad un suo avvocato liberamente scelti.

Nel medesimo contesto, tra l'altro, manca un benché minimo contradditorio tra chi stabilisce quanto pagare e chi, invece, il pagamnento deve riceverlo, senza considerare, tra l'altro, che l'Impresa e danneggiato non sono alla pari né in termini di conoscenze tecnco-giuridiche né di organizzazione, quindi il pericolo della bonaria quanto leale sopraffazione impera costantemente. Se la legge cosiddetta sull'indennizzo diretto mirava o mira, nel suo spirito, a proteggere il danneggiato, evidentemente, e non solo amio avviso, non ha fatto centro.

Si tenta in quache modo di ridurre al rango di consulente del danneggiato la carrozzeria o meglio la carrozzeria presso la quale, per effetto di un accordo dal quale il danneggiato è estraneo. Quest'ultimo, per non essere in qualche modo penalizzato, è costretto a servirsi dell'opera della carrozzeria indicatagli.

E' evidente che, dal momento che il danneggiato non è libero di servisirsi di una carrozzeriua da lui liberamente scelta, l'imposizione è in netto contrasto con la normativa europea, la cosiddetta legge Monti..

Si parte dal presupposto che la Carrozzeria, facendo i suoi interessi finisce con il fare anche quelli del danneggiato. Ma chi l'ha detto? Così, purtroppo, non è ne può esserlo. La Carrozzeria presso la quale il danneggiato viene "inviato" non lavora in regime di libertà, è sottoposta contrattualmente all'Impresa alla quale deve rendere conto del suo operato quanto meno in termine di costo, anzi di minor costo. La stessa non opera in regime di libera concorrenza è un concorrente sottoposto ad un accordo che, pena la estromissione, deve rispettare.

Resta sempre da chiarire il rapporto che c'é tra il minor costo e la qualità del lavoroe e chi è preposto a verificarlo. Il destinatario del minor costo, evidentemente, è l'impresa, dalla parte del danneggiato, sicuiramentee c'é la minor qualità.

Ma chi c'é in questo contesto a difendere gli interessi del danneggiato (di quello che ha ragione), si proprio gli interessi di quello che deve essere indennizzato: nessuno.

Il regime è illiberale, senza voler pensar male da parte di chicchessia è dando per vera la considerazione che tutti sono onesti e corretti, è illiberale per destinazione.

Allo stato si osserva che la prima cosa che sta diminuendo è l'indennizzo e la qualità della prestazione; un giorno che difficilmente verrà, forse, diminuiranmno anche le polizze, alias premio.

Ciò induce a delle rilessioni:
a) il danneggiato prima di affidare la gestione dei propri interessi alla consulenza di soggetti imposti e non liberamente scelti, dovrebbe pensarci e valutare se non è il caso di affidare la tutela dei propri interessi a professionisti di sua fiducia: un perito o un avvocato;

b) il perito di fiducia del danneggiato è sicuramente la figura più idonea a verificare il rispetto delle regole e tutelare gli interessi dello stesso non solo relativamente all'ammontare dell'indennizzo ma alla qualità della corrispondente prestazione (verificare, per esempio, se il ripristino del mezzo è avvenuto a perfetta regola dell'arte), elemento questo che, non essendo un tecnico, non può essere verificato dall'avvocato;
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c) il perito di fiducia del danneggiato se dovesse riscontrare che gli interessi di questi, nonostante il suo intervento, non fossero sufficientemente tutelati e soddisfatti, con il consenso del medesimoo, al quale avrà cura di illustrare i termini della questione, conferirà incarico ad un avvocato il cui intervento, sul piano del diritto, sicuramente risulterà più incisivo. Il danneggiato, comunque, dovrà personalmente ratificare l'intervento dell'avvocato.

A questo punto viene da chiedere ma il perito scelto dal danneggiato chi lo paga ?
Il perito fiducia del danneggiato (unico soggetto nella scena del sinistro che tutela i suoi interessi) , se la Compagnia liquida il danno entro i termini imposti dalla legge, lo paga il danneggiato, diversamente lo pagherà l'Impresa.
Anche da questo argomento (chi deve pagare il consulente) è molto dibattutto, prova ne è che qualche Impresa (allo stato si ignora quale) se non come spontanea offerta, a richiesta, paga comunque gli onorari del professionista intervenuto; purtroppo non è la regola.

Questa considerazione (quella del chi paga), comunque, non deve fermare il danneggiato nella ribera scelta di un professionista, e ciò per diversi motivi:

a) in ogni caso nella scena del sinistro c'é un professionista che effettivamente tutela gli interessi del danneggiato (sul piano tecnico più dell'avvocato) e non solo nei confronti dell'Impresa;

b) giusto deve essere l'indennizzo ma la qualità del servizio deve essere corrispondente all'indennizzo. In questo contesto è probabile che il costo del perito scelto dal danneggiato non sarà, per così dire, un costo puro poiché attraverso il suo intervento lo stesso acquisisce certezza economica sull'ammontare del danno e sulla qualità della prestazione, si riteniane non altrimenti verificabile nel contesto ovvero prima della definizione del danno, quando la trattazione è ancora aperta.

In conclusione il danneggiato, a tutela dei propri interessi , deve potere liberamente scegliere dei professionisti di sua fiducia e non sottostare, come ora avviene, all'Impresa che assicura il suo veicolo.
Chi deve pagare, ovviamente, cerca di pagare il meno possibile ma il meno possibile non vuol dire il giusto ne consta che con questo, in qualche modo coincide, almeno che minor costo non faccia binomio con la minor qualità, con il disservizio e con tante altre carenze.


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